Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 3341 (10/04/1996)


L' esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto delle ragioni sia del ricorso al criterio equitativo, sia dell' uso di tale facoltà discrezionale, indicando il processo logico e valutativo seguito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 3341 (10/04/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti