Cass. civile, sez. Lavoro del 1994 numero 3651 (18/04/1994)


Mentre gli usi normativi, i quali richiedono gli estremi della generalità e della "opinio iuris seu necessitatis", sono inidonei, ai sensi dell' art. 2078 cod. civ., a prevalere sul contratto di lavoro, gli usi di fatto o contrattuali (in tema, nella specie, di corresponsione della gratifica natalizia) prescindono dagli estremi anzidetti e, inserendosi, ai sensi dell' art. 1340 cod. civ., non nel contratto collettivo ma in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo (soltanto "in melius", ex art. 2077 cod. civ.) della contrattazione collettiva, obbligano le parti anche se da esse ignorati.

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