Cass. civile, sez. Lavoro del 1993 numero 8711 (16/08/1993)


In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità - e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva - non toglie all' atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell' art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell' art. 1324 cod. civ., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell' art. 1219 cod. civ., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell' art. 1221 cod. civ. e, ai sensi dell' art. 2943, ultimo comma cod. civ., anche quello di interrompere la prescrizione.

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