Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 5393 (07/05/1992)


La presunzione di conoscenza, ai sensi dell' art. 1335 cod. civ., degli atti recettizi in forma scritta (come, nella specie, la contestazione dell' addebito ai fini dell' irrogazione di sanzione disciplinare) giunti all' indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell' arrivo dell' atto nel luogo indicato dalla norma, salva la prova, da parte del destinatario medesimo, dell' impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. L' accertamento, da parte del giudice del merito, della configurabilità o no di un simile evento si sostanza in un giudizio di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.

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