Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 3901 (30/03/1992)


L' art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), che, come altre norme della legislazione speciale configuranti casi di sospensione "ope legis" ulteriori rispetto a quelli di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., prevede la sospensione per un triennio - con il corrispondente prolungamento del periodo durante il quale il datore di lavoro ha l' obbligo di conservare i libri paga e matricola - dei termini di prescrizione dei contributi dovuti, o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo, all' I.N.P.S. ed all' I.N.A.I.L., non è sospettabile d' illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., tenuto conto, in particolare, degli interessi pubblici alla cui realizzazione è destinata la contribuzione predetta e della discrezionalità legislativa di cui è espressione la norma denunciata.

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