Cass. civile, sez. Lavoro del 1992 numero 11703 (28/10/1992)


La clausola del contratto di trasporto, che, in violazione degli artt. 50 e 51 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose e introduttiva di un sistema di tariffe obbligatorie), preveda un corrispettivo inferiore a quello minimo legale, è affetta da nullità (virtuale) ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., siccome in contrasto con la norma imperativa dettata dal terzo comma del citato art. 51, con conseguente automatica sostituzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., del corrispettivo legale a quello (inferiore) convenuto dalle parti. Pertanto, il diritto del trasportatore alla differenza, traendo esso titolo dal contratto così integrato ed essendo esclusa ogni ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo o di azione sussidiaria di arricchimento, soggiace alla prescrizione annuale prevista dall' art. 2951, primo comma, cod. civ., la quale è applicabile anche nel caso di successione di una pluralità di contratti di trasporto fra le stesse parti, senza che ciò possa comportare, in relazione alla brevità di termine, sospetti d'illegittimità costituzionale del citato art. 2951 in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

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