Cass. civile, sez. Lavoro del 1991 numero 6984 (21/06/1991)


Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'art. 1381 cod. civ., l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario è quello di adoperarsi perché il terzo si obblighi a fare o faccia ciò che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i quali debbono avere specificità e concretezza di contenuto) non libera il promittente, il quale è tenuto ad indennizzare il promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione del promittente - la quale, in difetto di determinazione di termine, è immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma, cod. civ. - differisce dall'ordinario risarcimento del danno e pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione di appositi criteri, non può che essere equitativa.

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