Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 3558 (29/07/1989)


In materia di crediti pecuniari previdenziali (esclusi dalla rivalutazione di cui al terzo comma dell' art. 429 cod. proc. civ.), l' onere probatorio del creditore di dimostrare l' incidenza della svalutazione sul proprio patrimonio, ai sensi del secondo comma dell' art. 1224 cod. civ., può essere soddisfatto mediante ricorso alla presunzione di un determinato impiego del denaro in relazione alle condizioni e qualità personali del creditore medesimo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 3558 (29/07/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti