Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 7063 (27/08/1987)


Nell'esecuzione del contratto, l'agente - la cui obbligazione fondamentale consiste nello svolgimento, nella zona assegnatagli, di attività diretta a promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti - deve comportarsi secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Ne consegue che egli non può limitare a suo piacimento le prestazioni per il solo fatto che la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve porre in essere un'attività quantitativamente e qualitativamente normale ed uniformare il proprio comportamento ai suindicati precetti, la cui inosservanza ben può essere invocata dal preponente come causa di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, soprattutto quando sia specificamente previsto un determinato livello minimo di produzione, che segna la misura dell'interesse del preponente alla conservazione del vincolo contrattuale, e sia pattuita la clausola risolutiva espressa in relazione al mancato raggiungimento di quel risultato.

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