Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 4266 (08/05/1987)


Nell' ipotesi di crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione di cui al terzo comma dell' art.. 429 cod. proc. civ.), la svalutazione verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sé alcun risarcimento automatico, ma può dar luogo al risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma dell' art.. 1224 cod. civ. peraltro, fermo l' onere del creditore di proporre la relativa domanda e di allegare e provare il pregiudizio patrimoniale specificamente risentito, è consentito al giudice utilizzare, in mancanza di altre specifiche prove, sia il notorio acquisito alla comune esperienza sia le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore (eventualmente integrate da criteri equitativi).(Nella specie, l' impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva considerato la qualità di lavoratore del creditore, determinando il danno da svalutazione in misura pari al sei per cento annuo, in base all' ordinario tasso praticato all' epoca per i depositi bancari).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 4266 (08/05/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti