Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 3845 (10/06/1986)


La cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore, che non è preclusa da alcuna disposizione dell' ordinamento, può conseguire anche al consenso prestato eventualmente in via preventiva all' atto dell' assunzione senza che ciò costituisca clausola vessatoria da approvare specificamente per iscritto ex art.. 1341, secondo comma, cod. civ., e può attuarsi col licenziamento del lavoratore ad opera dell' originario datore di lavoro (cedente) e la contestuale assunzione da parte del nuovo datore di lavoro (cessionario) con salvaguardia della posizione acquisita dal lavoratore medesimo.(Nella specie, il giudice del merito ha riconosciuto la sussistenza dell' obiettivo giustificato motivo del licenziamento nell' esigenza della prestazione del lavoratore da parte della società cessionaria in quanto collegata alla società che aveva effettuato il licenziamento. La suprema corte ha confermato tale decisione enunciando il principio di diritto su precisato).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 3845 (10/06/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti