Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 376 (21/01/1986)


L' impossibilità della prestazione lavorativa per causa di forza maggiore, cui è riconducibile il fatto del terzo, esclude l' obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tal caso configurabile una sua mora accipiendi - la quale implica che la prestazione sia offerta al creditore e da questo rifiutata senza motivo legittimo - e non potendo il cosiddetto rischio d' impresa - che è posto a carico dell' imprenditore in ipotesi espresse e tassative (artt. 2110 e 211, secondo comma, cod. civ.) - essere esteso ad altri eventi, non connessi all' attività aziendale e non dominabili dall' imprenditore medesimo.

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