Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 2727 (04/05/1984)


In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell' I.N.P.S., della domanda della prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura una ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell' art. 1219 n. 2 cod. civ., che dispensa dall' onere della costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dalla inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), salvo che l' istituto debitore dimostri, ai sensi dell' art. 1218 cod. civ., che "l' inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

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