Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 253 (12/01/1984)


La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all' art.. 1252 cod. civ., si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza. L' eccepibilità di detta compensazione, pertanto,postula la dimostrazione di un incontro della volontà delle parti nel senso indicato.

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