Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 1618 (12/03/1982)


La costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l'intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto, salvo, per il creditore, la facoltà di provare con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che lo scritto stesso è stato effettivamente trasmesso al debitore e da questi ricevuto.

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