Cass. civile, sez. Lavoro del 1981 numero 2630 (29/04/1981)


L' inserzione automatica di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi, postulando che dal testo o dallo spirito della disposizione sia ricavabile la invalidita di ogni clausola contraria, non è ipotizzabile quando sia prevista, per l' inosservanza del precetto normativo, una sanzione diversa dalla sostituzione o dalla invalidita della clausola contrattuale difforme. Pertanto - poiche l' art 18 dpr 27 ottobre 1971 n 1269, nel dettare norme per l' esecuzione dell' art 16 del dl 26 ottobre 1970 n 745, sulla disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione, stabilisce espressamente la sanzione della decadenza del concessionario per violazione degli obblighi imposti dall' art 16 citato, tra i quali è sancita la durata minima novennale dei contratti di affidamento in gestione degli impianti di distribuzione - tale ultima previsione normativa, di cui peraltro è da escludere il carattere imperativo, non è suscettibile di inserzione automatica, ai sensi dell' art 1339 cod civ, e di conseguenza non è ammissibile la sostituzione della durata minima legale dei contratti di gestione a quella convenzionale di portata minore.

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