Cass. civile, sez. Lavoro del 1980 numero 2583 (19/04/1980)


L' art. 1340 cod. civ. richiama non già gli usi normativi - la cui rilevanza, quanto all' integrazione del contratto, è delimitata dall' art. 1374 cod. civ. e, per la materia del rapporto di lavoro, dall' art. 2078 stesso codice - bensì gli usi di fatto, o contrattuali o convenzionali, i quali, consistendo in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti, prescindono dai requisiti (generalita ed opinio iuris seu necessitatis) propri dell' uso normativo, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l' applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo, sempre che siano allegati dalle parti ed idoneamente provati.Gli usi aziendali - i quali sono riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto, e non già a quella degli usi normativi - non debbono interessare necessariamente la generalità delle aziende di un settore, essendo, invece, sufficiente l'affermazione di essi anche presso una sola azienda. Gli stessi, inoltre, quali clausole di uso, debbono intendersi inseriti, ai sensi dell'art. 1340 Cod.civ., non già nel contratto collettivo bensì in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo (soltanto in melius) della regolamentazione collettiva, con la conseguenza che la loro contrarietà a detta regolamentazione non configura quella volontà contraria delle parti dalla quale l'articolo citato fa discendere la mancata inserzione dell'uso nella disciplina contrattuale, dovendo, invece, tale volontà risultare dalla pattuizione individuale, e che, ove inserite nel contratto individuale, rimangono insensibili alle eventuali modificazioni delle pattuizioni collettive, anche aziendali.

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