Cass. civile, sez. Lavoro del 1979 numero 5311 (11/10/1979)


In presenza di un negozio contrario all' ordine pubblico, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell' atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l' art. 1418 cod. civ. che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi (assoluti) non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto, poiché il carattere inderogabile delle disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 11, sulla nuova disciplina dell' affitto dei fondi rustici, risulta oltre che dalla natura della materia trattata, espressamente dall' art. 29 della legge stessa, al giudice ai fini della declaratoria di nullità di un atto negoziale contrario alle disposizioni della legge citata è vietata ogni indagine per stabilire se la norma o le norme contraddette dall' autonomia privata abbiano carattere imperativo, dettate nell' interesse pubblico.

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