Cass. civile, sez. Lavoro del 1979 numero 5061 (03/10/1979)


Ai fini della distinzione tra contratto di agenzia e contratto di lavoro subordinato, l'obbligo posto a carico dell'agente dall'art. 1746 cod. civ. di fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni di mercato della zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari non può essere inteso in maniera tale da eliminare l'autonomia della quale gode l'agente nell'esercizio della sua attività, in quanto il rapporto di agenzia non tollera ingerenze nell'ambito della scelta della clientela e dei tempi in cui visitarla, nella programmazione degli itinerari e nell'organizzazione del lavoro in genere, ingerenze che, invece, sono tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

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