Cass. civile, sez. III del 2015 numero 25756 (22/12/2015)




In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817/1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.

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