Cass. civile, sez. III del 2015 numero 2075 (05/02/2015)



L'eventuale inserimento per errore nella nota di iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia della garanzia, non previsto dal titolo o ad esso non conforme, non è idoneo a connotare il diritto ipotecario anche quanto a quell'elemento, poiché la garanzia ipotecaria non può avere caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel titolo stesso o in esso non previste. L'errore caduto su un elemento non essenziale (come nella specie) diverso dalle indicazioni previste dall'art. 2839 c.c. a pena di nullità e, dunque, non idoneo ad incidere sulla identificazione del contenuto della garanzia e la cui presenza non è fonte di invalidità della garanzia stessa, non può ritenersi ovviabile con lo strumento della rettifica, che rimuove l'inserimento nella nota ipotecaria della previsione del termine inferiore a quello di legge, inserita per errore, rendendo chiaro anche ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta al termine di efficacia ordinario ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.. Consegue a quanto innanzi che deve escludersi che la nota di iscrizione, che ha funzione soltanto strumentale e non è autonoma fonte di obbligazioni, possa sostituirsi al titolo, neppure allo scopo di meglio tutelare l'affidamento dei terzi, attribuendo al diritto ipotecario contenuti o limiti non previsti dalla legge, da un provvedimento del Giudice e neppure dalla volontà delle parti che abbiano consentito all'iscrizione.

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