Cass. civile, sez. III del 2014 numero 9987 (08/05/2014)



In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.

Deve ritenersi che, quando l'atto da revocare consista nella concessione di ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale anch'esso suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c., incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva esposizione debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.

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