Cass. civile, sez. III del 2014 numero 19657 (18/09/2014)




Tramite il contratto di locazione, il proprietario non spoglia dei poteri-doveri di custodia sul lastrico, cioè dei generici doveri di conservazione, di controllo e di intervento sulla relativa manutenzione, né dei poteri di interdizione ai non autorizzati dell’accesso al medesimo, sì da impedirne l’utilizzazione nelle parti pericolose e non transitabili: il godimento concesso al conduttore non esclude la permanenza nel proprietario dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione delle strutture che compongono l’immobile locato, sulle quali il conduttore non ha poteri di intervento, né doveri di manutenzione.

Nell’infortunio del terzo dovuto all’uso anomalo del piano di copertura nell’ambito di un immobile dato in locazione, l’evento dannoso costituisce realizzazione di un rischio estraneo al comportamento del proprietario ed agli specifici doveri di custodia su di lui gravanti, rischio che è invece esclusivamente riconducibile all’operato del conduttore, il quale, in virtù dei poteri di diritto a lui derivanti dalla detenzione dell’appartamento, e dei poteri di fatto abusivamente esercitati tramite l’apertura del passaggio e la concreta utilizzazione del lastrico, ha reso possibile, in termini non controllabili dal proprietario dell’immobile, il sinistro dovuto a un uso del bene per il quale esso non era predisposto ed al quale non era né avrebbe potuto essere altrimenti destinato.

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