Cass. civile, sez. III del 2014 numero 16757 (23/07/2014)




Acclarata dai giudici del merito incidenter tantum la mancanza di una causa adquirendi per incommerciabilità del bene promesso in vendita, il venir meno del vincolo originariamente esistente e la declaratoria di nullità del contratto preliminare per violazione di norme imperative - della quale entrambi i contraenti sono stati partecipi – comporta l'accoglimento della richiesta restitutoria del bene e dell'indennizzo per la diminuzione di valore che esso ha subito a causa dell’incendio rispetto al tempo del contratto, anche se per caso fortuito, ai sensi dell'art. 2037, comma II c.c., ma il promittente venditore non ha diritto ad alcun compenso per l'uso che della cosa abbia fatto il compratore nel tempo in cui ne ebbe il possesso.

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