Cass. civile, sez. III del 2014 numero 1369 (23/01/2014)




In tema di prelazione e riscatto agrari, nel caso di vendita di fondo coltivato da più affittuari, l'art. 8, comma IX, della l. n. 590/1965, prevede il principio generale della necessità dell'esercizio congiunto del diritto, potendosene, tuttavia, ammettere l'esercizio per porzioni separate ove ciascuno degli appezzamenti condotti in fitto costituisca un'entità autonoma ed indipendente, tale da non trarre maggiore utilità dalla vicinanza con gli altri, senza che, peraltro, in siffatta eventualità, la prelazione debba necessariamente essere esercitata separatamente.

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