Cass. civile, sez. III del 2014 numero 11529 (23/05/2014)




Perché si possa configurare la fattispecie del comma III dell'art. 1474 c.c., allorquando l'oggetto della vendita non è riconducibile alle ipotesi di cui ai commi I e II della stessa norma, è necessario che le parti si siano riferite al «giusto prezzo», cioè abbiano evocato nella pattuizione tale nozione, restando escluso - a differenza di quanto può accadere se l'oggetto della vendita sia riconducibile alle dette ipotesi - che possano assumere rilievo espressioni diverse anche se sostanzialmente equivalenti (come prezzo congruo, adeguato, e simili).

Nella fattispecie del comma III dell'art. 1474 la legge suppone solo che le parti si siano riferite al "giusto prezzo" e, quindi, la previsione non allude al fatto che le parti abbiano previsto di determinare tramite un successivo accordo, non meglio disciplinato quanto a tempi e modi, il prezzo. L’accordo cui fa riferimento il secondo inciso del terzo comma è cioè un accordo non previsto nella pattuizione originaria, ma successivo, che si innesta su una previsione contrattuale che ha fatto riferimento al «giusto prezzo» e non all'accordo stesso.

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