Cass. civile, sez. III del 2013 numero 8212 (04/04/2013)




L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, dev'essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua dell'art. 2 cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili. Pertanto allo straniero, che sia o meno residente in Italia, sempre consentito (a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità) domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana, siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli od il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Sebbene il principio faccia riferimento alla lesione dei diritti inviolabili della persona “avvenuta in Italia”, esso deve intendersi come relativo a tutte le ipotesi in cui, pur non essendo il fatto illecito commesso nel nostro Paese, per il risarcimento dei danni debba trovare comunque applicazione la legge nazionale italiana, in ragione dei criteri di collegamento applicabili, nel caso di specie, alla relativa responsabilità.

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