Cass. civile, sez. III del 2013 numero 6559 (14/03/2013)



In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. In particolare, per superare la presunzione dell’art. 2054 c.c. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente; si richiede quindi una prova positiva, della quale il giudice deve dare atto in motivazione.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada.

La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l’adozione di idonee manovre di emergenza.

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