Cass. civile, sez. III del 2013 numero 3579 (13/02/2013)




La previsione del primo comma dell’art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, dev’ essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito. Tuttavia, al cessionario non sono trasferite le azioni inerenti alla essenza del contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Pertanto, il cessionario del credito non è legittimato ad agire per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ex artt. 1338 e 1398 c.c. contro il soggetto che abbia concluso il contratto originario con il cedente, in quanto detta azione attiene alla natura ed essenza del negozio e non alla tutela del credito da esso nascente.

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