Cass. civile, sez. III del 2013 numero 28454 (19/12/2013)




Laddove in base all’accordo preliminare tra promissario acquirente e promittente venditore il residuo prezzo deve esser pagato alla stipula del contratto definitivo, il promissario compratore il quale chieda, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l’esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, non è tenuto a pagare o ad offrire il prezzo.

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