Cass. civile, sez. III del 2013 numero 25419 (12/11/2013)


In materia di contratti agrari, la comunicazione (c.d.notifica) al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590/1965, e all'art. 7 della legge n. 817/1971, da parte del proprietario venditore deve rivestire la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale.

In materia di contratti agrari, ai fini del perfezionamento del contratto di trasferimento della proprietà dell'immobile rustico al titolare del diritto di prelazione di cui all'art. 8, comma II, della legge n. 590/1965, è sufficiente l'accettazione della proposta di alienazione contenuta nella denuntatio, costituendo il pagamento differito del prezzo solo una condicio iuris per il trasferimento di proprietà.

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