Cass. civile, sez. III del 2013 numero 14847 (13/06/2013)




In tema di dismissione del patrimonio immobiliare da parte di amministrazioni pubbliche e di società derivanti da processi di privatizzazione, al conduttore non spetta il diritto di prelazione, ai sensi dell’art. 3, comma 109, della l. n. 662/1992 (nella formulazione originaria, applicabile ratione temporis ed anteriore alle modifiche dettate dall’art. 2 della l. n. 48871999), quando la vendita abbia avuto ad oggetto tutte le proprietà del locatore nell’edificio ove si trova l’immobile locato, poiché in tal caso non ricorre una ipotesi di vendita frazionata.

Indipendentemente dalla verifica in ordine al carattere imperativo della norma di cui all'art. 3, comma 109, della l. n. 662/1996, nella parte in cui attribuisce al conduttore il diritto di prelazione, nel caso della vendita non di una frazione ma dell'intero, non può prospettarsi la ricorrenza delle caratteristiche del contratto in frode alla legge e cioè la utilizzazione di uno schema contrattuale al fine di pervenire ad un concreto risultato economico difforme da quello tipico del contratto concluso. La richiamata previsione normativa, invero, prevede essa stessa che la vendita possa avere ad oggetto sia una parte soltanto, sia tutti gli immobili del locatore ubicati in un fabbricato e, prima delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge n. 488 del 1999, ad attribuire il diritto di prelazione al conduttore soltanto nel primo caso.

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