Cass. civile, sez. III del 2012 numero 933 (23/01/2012)




La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c.c., così come stabilito dall'art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 c.p.c., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorato o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca - come nella specie - sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

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