Cass. civile, sez. III del 2012 numero 5535 (05/04/2012)



Tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell’atto medesimo, autorizzando a presumere che esso sia conforme alla sua volontà. La prova contraria deve essere fornita dall’interessato e deve essere fondata su dati attendibili e non in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore solo fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, quali quello di non aver letto ciò che ha firmato. Ne consegue che, in difetto di tale prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti.

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