Cass. civile, sez. III del 2012 numero 546 (17/01/2012)




Nel caso di accertamento di un comportamento negligente del notaio, consistito nella redazione di un atto finale non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti e/o nella violazione degli obblighi di informazione su di lui incombenti, egli non può che rispondere delle conseguenze patrimoniali sofferte, come danno emergente o lucro cessante, a causa della condotta a lui soltanto ascrivibile.

Il danno all’acquirente in buona fede di immobile ipotecato patito nell’ipotesi in cui si scopra che nel rogito il notaio non abbia indicato l’ipoteca iscritta su di uno dei beni compravenduti è risarcibile a certe condizioni ed entro certi limiti non potendo tuttavia escludersi che il pericolo di conseguenze economiche pregiudizievoli come la perdita del bene a seguito di espropriazione, valga ad integrare un danno futuro immediatamente risarcibile laddove esso appaia così probabile da risolversi in una sostanziale certezza nell’ipotesi in cui l’espropriazione è preannunciata dal creditore che ha anche effettuato il pignoramento.

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