Cass. civile, sez. III del 2012 numero 27905 (21/12/2011)
In tema di fusione di società perfezionatasi nel sistema vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a partire dall’ultima delle iscrizioni nell’ufficio del registro delle imprese, prescritte dall’art. 2504 c.c., la società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue, con la conseguenza che è inammissibile, in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente, l’impugnazione proposta, da società incorporata, dopo il perfezionamento dell’incorporazione.