Cass. civile, sez. III del 2012 numero 19160 (06/11/2012)



Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l’attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c..

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