Cass. civile, sez. III del 2012 numero 16549 (29/09/2012)




In ordine alla responsabilità professionale dei notai rispetto agli atti di trasferimento immobiliare, se da un lato, non può contestarsi che costituisce obbligo del professionista consultare anche il registro generale per il periodo successivo all'aggiornamento del registro particolare, dall'altro lato, non può ugualmente dubitarsi che siffatto obbligo sussista con riferimento alle ipotesi in cui tale mancato aggiornamento riguardi un limitato periodo di tempo. Ed infatti, non può pretendersi che il notaio consulti migliaia di formalità.

Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome ("rubrica dei cognomi" sulla "tavola alfabetica") del soggetto a cui si riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale, che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati di identificazione delle persone, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata a carico di altra persona diversa dall'effettivo alienante dell'immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, va esclusa la responsabilità del notaio che a seguito delle visure effettuate non rinvenga la trascrizione stessa.

La responsabilità del notaio per non avere rilevato l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole, in occasione di una compravendita immobiliare, deve escludersi quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso di fatto impossibile l'individuazione dell'iscrizione ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale.

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