Cass. civile, sez. III del 2011 numero 6537 (22/03/2011)



L’Anas è responsabile in caso di guard rail pericoloso e deve risarcire chi resta ferito o ucciso in un incidente stradale. La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. Dunque, per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa - ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.

L'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima, al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.

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