Cass. civile, sez. III del 2011 numero 6017 (15/03/2011)




Ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 7,comma I, della l. n. 817/1971, costituisce condizione per l'esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, sempre che sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti, è possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione.

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