Cass. civile, sez. III del 2011 numero 5690 (10/03/2011)




Laddove le spese per lavori condominiali siano deliberate in base a tabelle millesimali imprecise perché non comprendenti un’unità immobiliare sorta in seguito, il rimedio a disposizione del condominio nei confronti del relativo condomino è l’azione di indebito arricchimento: pur essendo infatti possibile una richiesta di revisione di tabelle in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell’assemblea dei condomini deve tuttavia riconoscersi che una modifica delle tabelle non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva e anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.

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