Cass. civile, sez. III del 2011 numero 23693 (11/11/2011)




Il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654,comma II, c.p.c. è da ritenere applicabile soltanto al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso e al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui - a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma del l’art. 654, comma II c.p.c., è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Deve dunque ritenersi viziata da errore la sentenza di merito che ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini e, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini, in particolare il decreto ingiuntivo ottenuto dal terzo nei confronti del condominio, decreto per il quale il creditore abbia voluto agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino.

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