Cass. civile, sez. III del 2011 numero 21700 (20/10/2011)




La limitazione della responsabilità professionale del professionista ai soli casi di dolo o di colpa grave a norma dell’art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà. L’accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi, o meno, la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

Nelle ipotesi d’interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.

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