Cass. civile, sez. III del 2011 numero 21494 (18/10/2011)




Sussiste litisconcorzio necessario di entrambi i coniugi nel procedimento radicato con domanda revocatoria in virtù della natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi.

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