Cass. civile, sez. III del 2011 numero 17792 (30/08/2011)




Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite su un modulo predisposto dallo assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutica posto dallo art.1370 c.c. e pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole allo assicuratore medesimo.

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