Cass. civile, sez. III del 2011 numero 16422 (27/07/2011)




Nel caso in cui un soggetto, assegnatario di un alloggio in regime di edilizia economico-popolare, si procuri danni fisici permanenti facendo le scale del palazzo prive di illuminazione per assenza del relativo impianto di energia elettrica, la responsabilità del danno derivante da insidia o trabocchetto ricade sull’ente proprietario dell’alloggio se e solo se su di esso incomba l’obbligo di vigilanza sulla cosa che abbia causato il detrimento. Tale accertamento deve essere effettuato dal giudice di merito e, in caso positivo, l’esclusione dalla responsabilità potrà essere invocata solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, mentre l’omissione dell’avviso che il conduttore deve effettuare al locatore riguarda esclusivamente le ipotesi di riparazione della cosa e non quelle di creazione ab initio di un dato impianto e, comunque, la descritta omissione potrà rilevare non già per negare l’addebito di responsabilità dell’ente proprietario, ma per ridurre il risarcimento.

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