Cass. civile, sez. III del 2011 numero 15376 (13/07/2011)




In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal comma III dell’art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’art. 1891 c.c..

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