Cass. civile, sez. III del 2011 numero 11319 (23/05/2011)




L’art. 162 c.c. condiziona l’opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali all’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto dell’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 2647 c.c., è degradata a mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare le inopponibilità. Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta l’opposizione all’esecuzione fondata sulla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, ove accerti che la relativa convenzione matrimoniale non era annotata a margine dell’atto di matrimonio all’epoca dei disposto pignoramento.

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