Cass. civile, sez. III del 2011 numero 11290 (23/05/2011)




In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Imprescindibile corollario di tale principio è quello secondo cui il debitore è gravato, altresì, dell’onere di dimostrare, in modo completo ed esaustivo il mancato perfezionamento del vincolo negoziale, fonte del rapporto generatore dell’obbligo di pagamento così come allegato dal creditore.

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