Cass. civile, sez. III del 2009 numero 4234 (20/02/2009)


In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano ex art.2043 c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

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